Amministratore di condominio, chi è costui?
Ufficio di diritto privato, oggettivamente orientato alla tutela della collettività condominiale, alla cui gestione provvede con attribuzioni autonome e autonomo potere d’azione.
L’incarico è attribuito dalla maggioranza qualificata dei condomini o dall’autorità Giudiziaria. L’ufficio attua la tutela degli interessi della comunità dei condomini e solo in via indiretta l’interesse del singolo. Da ciò deriva l’autonomia dei poteri di gestione e di indirizzo, svincolati da specifiche aspettative del singolo condomino e talvolta anche indirizzati contro quest’ultimo.
Il rapporto è inquadrabile nella fattispecie contrattuale del mandato, mandato da considerarsi con rappresentanza, potendo l’amministratore agire in nome e per conto dei condomini e dovendo adempiere al proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia. Dovendo inoltre provvedere obbligatoriamente a rendicontare al mandante tutto quanto ricevuto per l’esercizio della propria attività, e rimettergli al termine tutto quanto avuto in eccedenza.
Requisiti Amministratore di condominio
La riforma del Condominio, a differenza del passato, dove tutti potevano esercitare il mandato di amministratore di condominio ha qualificato la figura,
che, oggi può definirsi professionale.
Secondo l’articolo 71-bis, delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie al Codice Civile, possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.