Quando viene in considerazione il decoro architettonico: l'armadio visibile Spesso lo spazio dedicato agli armadi nel proprio appartamento non è mai sufficiente. Capita allora di creare nuove soluzioni, come ad esempio un soffitto ribassato -nei limiti consentiti- che funga da botola, ripostiglio per il cambio stagione. Il singolo può anche posizionare un armadio sul proprio balcone, ad esempio una nuova scarpiera, credendo di fare cosa legittima visto che si tratta di balcone di sua proprietà. Non vi è tuttavia un'assoluta libertà in questa operazione se si abita in condominio. Il limite a cui può andare incontro è il rispetto del decoro architettonico dell'edificio. Questo limite è sempre più stringente man, mano che l'armadio assume più grandi dimensioni e elementi strutturali particolari. I balconi in condominio E' chiaro che se il balcone è non con le ringhiere ma chiuso, perimetrato da parete, e se l'armadio non supera l'altezza dell'appoggio del corrimano del balcone, non viene in considerazione alcun vincolo decorativo, non potendo ledere questo aspetto un bene che non va in conflitto con il medesimo, non essendo l'armadio visibile dall'esterno. Diverso è invece il caso di mobilio che si aggiunge alle linee esteriori del palazzo, in quanto visibile dall'esterno, perché simile arredo può non essere in armonia con il decoro architettonico. La definizione di decoro architettonico La giurisprudenza ormai da tempo ha fornito la definizione di decoro architettonico (cfr. Cass. 851/2007). Con questo termine deve intendersi l'estetica del palazzo, data dall'insieme delle strutture e delle linee che caratterizzano l'edificio, fornendogli una determinata identità e la sua specifica fisionomia. Si tratta della sommatoria di tutti i tratti distintivi esterni allo stabile, quali appunto le linee architettoniche e le strutture ornamentali che lo contraddistinguono. Non si deve pensare che solo i palazzi d'epoca o quelli di particolare pregio siano caratterizzati dal decoro architettonico, perché anche i più semplici condomini hanno le loro peculiarità dal punto di vista armonico. Quindi, in tutti i casi, l'armadio sul balcone, visibile dall'esterno, non può ledere il decoro architettonico. Armonia dell'armadio con il decoro architettonico Per non incorrere nella violazione del decoro del palazzo, occorre avere alcuni accorgimenti. Naturalmente la valutazione è caso per caso, data dall'armonia dell'edificio e dalle caratteristiche dell'armadio, non potendo essere forniti strumenti astratti che forniscano la generale soluzione di armonia. Si riportano solo alcuni esempi che possono essere di ausilio della fattispecie. Così, può qualificarsi in aderenza al decoro del palazzo l'armadio che sia del medesimo colore dei muri esterni dell'edificio o delle tende esistenti su tutti i balconi quando anch'esse del medesimo colore; lo stesso dicasi per i riporti esterni decorativi dell'armadio che riprendano le linee strutturali delle pareti perimetrali del condominio. Certo è che più è grande, più l'armadio rischia di impattare sul decoro del palazzo. Se poi l'armadio viene posizionato sul balcone che dà all'interno dello stabile, ad esempio sulla corte o sul cortile interno, la valutazione del suo impatto è meno pregnante, tenendosi principalmente conto del decoro per la parte dell'edificio che si affaccia sulla pubblica via. Lesione del decoro architettonico Quando l'armadio non è rispettoso del decoro del condominio, il condomino può vedersi recapitare dall'amministratore una diffida con cui gli intima di togliere il bene. Se il singolo vi ottempera, nulla quaestio. Qualora invece non provveda, può essere citato in giudizio dal condominio al fine di far accertare la lesione del decoro e quindi la conseguente sua condanna ad eliminare il mobilio, ove vi sia una delibera assembleare in questo senso. In simili circostanze, è difficile dare una valutazione economica della violazione e del risarcimento del danno che ne possa derivare al condominio, il cui onere della prova è in capo a quest'ultimo. Prima dell'azione giudiziale, occorre che il condominio adisca la via della mediazione in quanto il tema condominio rientra tra le materie obbligatorie di questo procedimento, da esperire preventivamente rispetto al giudizio ordinario. Anche per la mediazione occorre la previa autorizzazione assembleare ex art. 71 quater disp. Att. c.c. Armadio pericolante Quando il condomino posiziona l'armadio sul balcone, occorre che presti attenzione alla sua messa in sicurezza. Si pensi, ad esempio, ad un armadio di grosse dimensioni ma leggero, di materiale sottile: i grandi nubifragi che ormai caratterizzano il nostro paese possono portare a situazioni di pericolo: l'armadio potrebbe cadere dal balcone. Ecco che allora diventa importante tassellarlo o comunque utilizzare un sistema di ancoraggio che non esponga a rischi i passanti, le automobili parcheggiate o che transitano nella via sottostante, come anche i piani che sono sotto il balcone. Anche qui, seppur non ricorra la lesione del decoro del palazzo, l'amministratore potrebbe inviare una diffida al singolo onde scongiurare qualsiasi pericolo. Nei casi di pericolo imminente, potrebbe addirittura aversi un ordine di rimozione anche da parte del Comune. Impossibilità assoluta dell'armadio sul balcone Il regolamento di condominio può vietare, in generale, di posizionare beni sui propri balconi. Così può essere, ad esempio, per le fioriere, per ombrelloni, per armadi e così via. Ove vi sia questa clausola, tutti i condomini sono tenuti a rispettarla. Poiché si tratta di una disposizione regolamentare che limita il diritto di proprietà del singolo, deve essere stata assunta all'unanimità dei consensi. Deve cioè avere natura contrattuale, non potendo il regolamento assembleare, assunto a semplice maggioranza, invadere la sfera della proprietà del condomino. Si ricorda che uno dei principali compiti del mandatario dello stabile è quello di far rispettare il regolamento.
Fonte: https://www.condominioweb.com/puo-il-singolo-condomino-posizionare-un-armadio-sul-balcone.17443